Data del conferimento: 07/10/1991
Di iniziativa del Presidente della Repubblica
Ordine al Merito della Repubblica Italiana
cenni storici
placca Istituito con la Legge 3 marzo 1951, n. 178 (G.U. n. 73 del 30 marzo 1951), è il primo fra gli Ordini nazionali ed è destinato a “ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.”.
Il Presidente della Repubblica è Capo dell’Ordine, retto da un Consiglio composto da un Cancelliere e sedici membri.
L’Ordine è suddiviso nei seguenti gradi onorifici: Cavaliere di Gran Croce, Grande Ufficiale, Commendatore, Ufficiale, Cavaliere. Il Cavaliere di Gran Croce può essere insignito della dignità di Gran Cordone.
Più avanti sono riportati, integralmente, la legge istitutiva, le norme di attuazione e lo Statuto dell’O.M.R.I.
Qui se ne riassumono i punti principali.
– A nessuno può essere conferita, per la prima volta, un’onorificenza di grado superiore a quella di Cavaliere. Fanno eccezione alcune situazioni particolari, espressamente stabilite dalla legge.
– Per benemerenze di segnalato rilievo e per ragioni di cortesia internazionale, il Presidente della Repubblica può conferire onorificenze all’infuori della proposta e del parere richiesti dalla legge. In questi casi, il decreto di concessione è controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
– Le concessioni delle onorificenze hanno luogo il 2 giugno, ricorrenza della fondazione della Repubblica, e il 27 dicembre, ricorrenza della promulgazione della Costituzione. Soltanto le concessioni attraverso il motu proprio presidenziale, quelle legate alla cessazione dal servizio dei pubblici dipendenti e quelle accordate a stranieri possono avvenire in qualunque data.
– Salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita dell’onorificenza l’insignito che se ne renda indegno. La revoca è pronunciata con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell’Ordine.
– E’ vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni e privati.
– Di norma non si possono conferire onorificenze in favore di cittadini italiani che non abbiano compiuto il 35° anno di età, ad eccezione di particolari motivi che ne giustifichino la concessione. Tra una onorificenza e l’altra di grado superiore occorre,di norma, una permanenza di almeno tre anni nella qualifica inferiore.
– Le onorificenze non possono essere conferite ai Deputati e ai Senatori, durante il loro mandato parlamentare.
– I colori dell’Ordine sono il verde e il rosso.
La Cancelleria dell’Ordine ha sede a Roma, in Via del Quirinale, 30
(tel. 06/46994175; fax 06/46994182).
Con D.P.R. del 30 marzo 2001, n.173 , le insegne dell’ Ordine al merito della Repubblica Italiana sono state rinnovate.
Le precedenti insegne possono, comunque, essere portate liberamente.