STATUTO DELLA FONDAZIONE “GIORGIO PERLASCA”
ARTICOLO 1
Costituzione e sede
Per iniziativa del Fondatore Signor Franco PERLASCA e per onorare la memoria di GIORGIO PERLASCA viene costituita la Fondazione denominata “GIORGIO PERLASCA”. La Fondazione ha sede legale in Padova (PD), via Monte Frassenelle n. 3.
ARTICOLO 2
Scopo della Fondazione
La Fondazione ha lo scopo di ricordare la figura e l’opera di Giorgio Perlasca attraverso attività di tipo culturale, umanitario, benefico e socio-sanitario, in favore dei profughi e dei perseguitati nonché di coloro che, nel mondo, per motivi ideologici, religiosi o di etnia versano in condizioni di pericolo, sofferenza o disagio con particolare attenzione al mondo dei minori e comunque qualunque tipo di attività attinente agli scopi sopra menzionati.
ARTICOLO 3
Attività della Fondazione
Al fine di perseguire il suo scopo, così come specificato nel precedente articolo 2, la Fondazione svolgerà attività di tipo culturale, attraverso la organizzazione di eventi (convegni, mostre, tavole rotonde, ecc.) e di informazione e Formazione, per portare a conoscenza e sensibilizzare specialmente i giovani sui problemi delle popolazioni soggette a persecuzioni di ogni genere.
ARTICOLO 4
Patrimonio della Fondazione
Il patrimonio della Fondazione, come risultante dall’Atto Costitutivo, potrà essere incrementato per effetto d’acquisizioni, donazioni, eredità o lasciti, in conformità alle vigenti disposizioni normative. La Fondazione potrà ricevere contribuzioni da parte di tutti coloro che ne condividano gli scopi, mantenendosi tuttavia sempre autonoma in qualsivoglia manifestazione della propria attività.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. L’erogazione delle eventuali rendite che dovessero ritrarsi dal patrimonio della Fondazione, seguirà le indicazioni dello speciale regolamento che il consiglio di amministrazione emanerà entro 90 giorni dalla costituzione della Fondazione, nel rispetto delle normative di volta in volta vigenti. Gli Amministratori devono curare l’osservanza delle predette regole e possono anche decidere l’investimento più proficuo del patrimonio della Fondazione, per la parte non inclusa nella dotazione iniziale, così come individuata nell’Atto Costitutivo dal Fondatore.
ARTICOLO 5
Esercizio finanziario e bilancio
L’attività della Fondazione sarà organizzata sulla base di programmi poliennali. L’esercizio finanziario ha inizio con il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2003. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo. Il bilancio economico di previsione ed il bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull’andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.
Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Comitato Esecutivo muniti di delega, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività. E’ vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
ARTICOLO 6
Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione: 1) il Presidente della Fondazione; 2) il Consiglio d’Amministrazione: 3) il Collegio dei Revisori dei Conti; 4) il Segretario.
ARTICOLO 7
Presidente della Fondazione
Presidente della Fondazione è nominato Franco Perlasca a tempo indeterminato trasmissibile agli eredi. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione sia nei confronti dei terzi sia in giudizio. Il Presidente della Fondazione è altresì Presidente del Consiglio d’Amministrazione, ed ha il compito di convocarlo tutte le volte che lo ritenga opportuno. Spetta inoltre al Presidente: 1) l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, anche valendosi dell’ausilio del Segretario e del Direttivo; 2) la firma degli atti che impegnano la Fondazione nei confronti dei terzi e di quelli d’ordinaria aministrazione; 3) la vigilanza sul buon andamento della gestione amministrativa; 4) l’osservanza delle regole contenute nello Statuto e l’interpretazione delle stesse in caso di controversia; 5) Nomina dei membri del Consiglio d’Amministrazione.
Il Presidente nominerà l’Assemblea dei Soci Fondatori individuandone i nomi entro 6 (sei) mesi dalla costituzione. Lo stesso potrà nominare dei Soci Aderenti e Benemeriti. Il Presidente può delegare parte delle proprie attribuzioni al Segretario o ad uno o più membri del Consiglio d’Amministrazione. Nei casi d’urgenza, il Presidente può compiere qualsiasi tipo d’atto che reputi opportuno nell’interesse della Fondazione, sottoponendolo poi all’approvazione del Consiglio d’Amministrazione entro la prima riunione successiva. In caso d’assenza o d’impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente della Fondazione, designato a maggioranza dal Consiglio d’Amministrazione fra i suoi membri. Il Presidente della Fondazione risponde del suo operato di fronte al Consiglio d’Amministrazione.
ARTICOLO 8
Consiglio d’Amministrazione
Il Consiglio d’Amministrazione è composto di 7 membri di cui 6 membri nominati dal Presidente della Fondazione. I membri del Consiglio durano in carica a tempo indeterminato. Nel caso in cui si debba provvedere alla loro sostituzione, per qualsiasi motivo, si osservano le disposizioni del successivo articolo 9. Il Consiglio d’Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario, ovvero quando ne facciano apposita richiesta scritta 6 Consiglieri. Il Consiglio è convocato dal Presidente, con qualsiasi mezzo, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, previa comunicazione a ciascun Consigliere dell’avviso di convocazione, contenente: data, ora, luogo ed ordine dei lavori. Il Consiglio d’Amministrazione può nominare Comitati Operativi al fine di approfondire i progetti allo studio. A tali gruppi di lavoro possono essere chiamati a partecipare anche persone esterne al Consiglio d’Amministrazione in relazione alle competenze ed alle esigenze per il conseguimento del progetto.
Funzioni e compiti
Per la regolare costituzione del Consiglio è richiesta la presenza di almeno 4 Consiglieri. Tra i quali è comunque presente il Presidente o il Segretario. Il Consiglio delibera sempre a maggioranza assoluta dei presenti. L’assenza ingiustificata a più di 4 riunioni consecutive del Consiglio d’Amministrazione, determina l’immediata decadenza dall’incarico di Consigliere. Il Consiglio d’Amministrazione ha le seguenti funzioni: 1) nominare il Vice Presidente ed il Segretario della Fondazione; 2) procedere all’eventuale modifica del presente Statuto, ad eccezione dello scopo assegnato dal Fondatore e della destinazione a tale scopo di tutto il patrimonio inizialmente conferito; 3) approvare entro il mese di febbraio sia il bilancio consuntivo che quello preventivo per l’anno successivo; 4) provvedere in merito a qualsiasi tipo d’atto d’ordinaria e straordinaria amministrazione. Le cariche di Consigliere d’Amministrazione sono totalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute nell’espletamento dei vari incarichi.-del mandato di Consigliere
ARTICOLO 9
Sostituzione dei Consiglieri
In caso di decadenza o cessazione di uno o più Consiglieri Il Presidente provvede alla nomina dei sostituti. Se tutti i membri del Consiglio di Amministrazione dovessero venire a mancare contemporaneamente provvederà l’autorità governativa, secondo le disposizioni dell’articolo 25 C.C..
ARTICOLO 10
Segretario
Il Segretario della Fondazione è anche Segretario del Consiglio d’Amministrazione. Egli è nominato dal Consiglio d’Amministrazione nel suo seno. Il Segretario dura in carica a tempo indeterminato salvo diversa delibera all’atto della sua nomina e per la sua eventuale sostituzione si osservano le disposizioni contenute nel presente Statuto. Il Segretario provvede al disbrigo delle pratiche d’ordinaria amministrazione, avendone avuto preventiva autorizzazione dal Presidente. Sono altresì di competenza dei Segretario le seguenti mansioni: 1) verbalizzazione delle sedute del Consiglio d’Amministrazione; 2) firma della corrispondenza corrente, previa apposita delega conferitagli dal Presidente; 3) predisposizione materiale dello schema di bilancio consuntivo e preventivo; 4) ogni altra competenza rimessagli di volta in volta dal Presidente. Il Segretario risponde del suo operato di fronte al Presidente.
ARTICOLO 11
Destinazione degli utili
Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati interamente per la realizzazione delle attività istituzionali.
ARTICOLO 12
Estinzione della persona giuridica
La persona giuridica si estingue nei seguenti casi: 1) conseguimento dello scopo o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; 2) riduzione del patrimonio al di sotto di 1/5. In tutti questi casi non è consentita la trasformazione ex articolo 28 C.C., ed i beni residui dovranno essere devoluti altre Fondazioni con scopi analoghi.
ARTICOLO 13
Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dall’Atto Costitutivo e dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.
F.to Franco Perlasca, F.to Simonetta Cavedini (teste), F.to Fiammetta Errico (teste)